Art. 8.
(Aliquote dei tributi propri assegnati alle regioni a statuto ordinario, esercizio dell'autonomia e finanziamento di nuove funzioni).

      1. I trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 6 sono soppressi.
      2. Le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 6 sono determinate nella misura minima sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni e all'adempimento delle funzioni fondamentali dei comuni di cui alla stessa lettera b) in ciascuna regione. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e all'adempimento delle funzioni fondamentali, nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del Fondo perequativo di cui all'articolo 9.
      3. L'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio della compartecipazione regionale al gettito dell'IRPEF e dal gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF. Il nuovo valore dell'aliquota è stabilito nella misura sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo dei trasferimenti soppressi.

 

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      4. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle nuove funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge.